Recupero IVA nei fallimenti

27 Gennaio 2022

Grazie al Decreto Sostegni Bis, dal 27 maggio 2021 si può subito recuperare l’iva all’apertura della procedura concorsuale (dispositivo c. 3-bis, lett. a, dell’art. 26 D.P.R. 633/1972).

La possibilità di recupero iva sui crediti relativi a debitori insolventi, riguarda i casi di:

  • fallimento
  • concordato
  • liquidazione coatta amministrativa
  • amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda i procedimenti iniziati nel periodo precedente, il creditore dovrà attendere il termine della procedura concorsuale stessa.

Riguardo le tempistiche, la circolare n. 20/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 29 dicembre 2021, prevede l’emissione delle note di variazione iva per l’anno 2021 con la scadenza del 30 aprile 2022.
In realtà, se la nota viene emessa nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, la detrazione e il relativo recupero iva potranno essere operati nei periodi di liquidazione dell’iva (mensile o trimestrale) o eventualmente con la chiusura annuale del 2023.

Per gli “accordi di ristrutturazione” e “piani attestati”, il recupero dell’iva rimane, rispettivamente, con il decreto di omologa e la pubblicazione al Registro delle Imprese.

Contattaci per scoprire i vantaggi fiscali ed economici derivanti dal recupero giudiziale.

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